Il Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il citato decreto stabilisce l’obbligo di aggiornamento, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (marzo 2014) per docenti in possesso della qualifica in tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualifica per tutti gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da applicare alternativamente attraverso:
- la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. .Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Questo specifico corso di aggiornamento riguarda la normativa giuridico e organizzativa. I corsi di aggiornamenti sono fondamentali per il formatore, tecnico esperto della Sicurezza sul Lavoro, per restare al passo con la normativa e venire a conoscenza di nuovi temi e misure di prevenzione per la lotta agli incidenti sui luoghi di lavoro.
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